Bylaws and organs

BYLAWS AND INSTITUTIONAL PURPOSES

La Great Age Foundation aims to promote and guarantee the rights of the elderly person and the related duties of the community. Within this horizon that places the person, with his or her needs and frailties, at the center of thinking about the elderly, the Foundation Great Age (EG) intends to creatively and intelligently promote new and wiser policies in favor of the elderly in the areas of employment, culture and education, public health, economic protection, active aging and social inclusion. In this sense, the Foundation also promotes the research and enhancement of initiatives aimed at improving the condition of the over-65s by promoting their development and activating all kinds of counteracting discrimination, marginalization, loneliness and social isolation, aware of the need for a defense of the permanence of those who are ahead in years at their homes, the place of their history and identity.

The Foundation is inspired by Christian and evangelical values, the protection therefore of the person, especially the poorer ones, placing the elderly, because of their frailty, limitations of body and mind, in that context of weakness and need.

Promotion and initiatives

Realizing that the protection of rights and health cannot be limited to the individual sphere but encompasses the collective one, the Foundation promotes in every useful form all cultural, political, legal and scientific initiatives aimed at protecting and safeguarding the elderly in communities of all ranks, with special regard to suburbs, isolated and poor communities and countries with limited resources.
Since the protection of the elderly person cannot be separated from the environmental context in which he or she lives, the EG Foundation promotes the protection of the environment, contexts and nature in which the elderly person lives and is embedded.

Pope Francis has reiterated several times that “the elderly are the present and the tomorrow of the Church.”, proposing to boldly encourage grandparents to dream: not only to rekindle hope in them, but also to give the younger generations the lifeblood, which flows from the dreams of the elderly, irreplaceable vehicles of memory to wisely direct the future. It is only thanks to the elderly that the young can rediscover their roots, and it is only thanks to the young that the elderly recover the ability to dream. “This intergenerational sharing forces us to change our outlook toward the elderly, to learn to look to the future together with them.”.

The Great Age Foundation will be vigilant in pointing to this cultural shift as the most authentic way to witness the “blessing of longevity,” time of our existence that God has granted us “to deepen the knowledge of Him, intimacy with Him, to enter more and more into His heart and surrender to Him.”.

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Memorandum of incorporation

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Institutional organization chart

Board of Directors

Vincenzo Paglia

President Founder Promoter

^

Andrea Ciucci

Vice-President

^

Riccardo Mensuali

Secretary General

^

Leonardo Palombi

Scientific Director

Control Body

^

Giampaolo De Simone

President

^

Gabriele Zito

^

Matteo Pozzoli

 

Team

^

Paul Mancinelli

ARTICOLO 1

(Natura, denominazione)

1.1 È costituita una Fondazione denominata “Età Grande” (EG) – Ente del Terzo Settore” o in forma ridotta “Fondazione “Età Grande (EG) ETS” (d’ora innanzi, la “Fondazione”).

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore, la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Età Grande( EG) Ente del Terzo Settore”.

ARTICOLO 2

(Sede e durata)

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, Piazza San Callisto 16.

2.2 Per l’esercizio della sua attività, previa delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può istituire ovunque, in Italia o all’estero, sedi distaccate di rappresentanza e sedi distaccate operative o amministrative.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

(Fini ed attività)

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

  1.  interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  6. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.3 In ottemperanza al proprio oggetto sociale, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

  1. Sostenere le iniziative e sviluppare politiche e soluzioni di studiosi ed esperti, accademici e non, a livello nazionale ed internazionale, in favore della popolazione anziana, attraverso i contatti, gli scambi culturali e la diffusione delle conoscenze;
  2. stimolare lo sviluppo di reti tra mondo della ricerca, dell’imprenditoria e dei cittadini, per migliorare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze in tema di terza età;
  3. incoraggiare ogni forma di cooperazione e di mutuo sostegno tra soggetti operanti nel settore di riferimento;
  4. contribuire al progresso culturale e sociale, sia direttamente sia attraverso l’erogazione di Premi e Borse di Studio da parte di enti pubblici e privati, imprese e Fondazioni.
  5. Promuovere e sviluppare una comunicazione e una formazione rigorose e sostenibili e contribuendo al progresso della ricerca e delle conoscenze scientifiche in tema di assistenza, cura e prevenzione;
  6. Promuovere e sostenere la ricerca teologica e filosofica a livello internazionale e transdisciplinare al fine di approfondire e indicare una visione di pensiero sulle diverse stagioni della vita e l’invecchiamento
  7. Favorire l’aggiornamento professionale sulle tematiche assistenziali, sociologiche, economiche e di cura per la terza età e diffondere conoscenze e risultati di sperimentazione di nuove soluzioni promuovendo la divulgazione con iniziative editoriali e multimediali;
  8. Organizzare seminari, convegni, conferenze, ed altre manifestazioni che corrispondano alle finalità della Fondazione e le favoriscano, promuovendo lo scambio culturale, informativo e la diffusione delle conoscenze;
  9. Attraverso e di concerto con le Agenzie internazionali della Nazioni Unite, l’OMS, Governi, Ministeri della Salute ed Enti nazionali e sovranazionali di ordine sanitario, sociale, previdenziale ed infortunistico, le ONG e altre forme di associazione non a scopo di lucro, promuovere lo sviluppo:
    • dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità;
    • delle conoscenze degli anziani delle nuove tecnologie di apprendimento e comunicazione per una loro migliore integrazione nella società moderna;
    • di omogeneizzare le vigenti legislazioni a favore dei diritti della terza età, della protezione dalla fragilità, della lotta alla solitudine e della lotta alle discriminazioni di ogni genere
    • della ricerca e le iniziative conformi alla missione della Fondazione e condividerne i risultati;
  10. Promuovere e incentivare con ogni mezzo ritenuto opportuno la cultura del ricordo e della commemorazione degli anziani defunti, con il fine di scongiurarne l’oblio e conservarne la memoria per le generazioni a venire.

3.4 La Fondazione, inoltre, può aderire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad organismi internazionali e nazionali, ovvero, può costituire organismi internazionali che perseguano per suo conto le finalità della Fondazione.

ARTICOLO 4

(Attività diverse, secondarie e strumentali)

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

(Volontari e Lavoratori Dipendenti)

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 6

(Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione di valore:

  • pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;
  • incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  • costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
  • da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
  • da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
  • dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 7

(Raccolta Fondi)

7.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

    ARTICOLO 8

    (Esercizio finanziario – Bilancio d’esercizio e Sociale)

    8.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

    8.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.

    8.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

    8.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

    ARTICOLO 9

    Membri della fondazione – Esame libri sociali

    9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

    • Fondatore promotore;
    • Partecipanti.

    9.2 Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

     

    Articolo 10

    (Fondatore promotore)

    10.1 È fondatore promotore Vincenzo Paglia che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

    10.2  Il fondatore promotore non può essere escluso dalla fondazione.

    Articolo 11

    (Partecipanti)

    11.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.

    11.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

    11.3 L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

    11.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

    11.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, il Consiglio di indirizzo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

    Articolo 12

    (Decadenza e recesso)

    12.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

    12.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

    • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    • apertura di procedure di liquidazione;
    • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

    12.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

    Articolo 13

    (Organi della Fondazione)

    Sono Organi della Fondazione:

    1. il Consiglio di indirizzo;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale;
    4. l’organo di controllo
    5. il Revisore legale;
    6. Il Comitato scientifico;
    7. Il Direttore Scientifico.
    8. La Commissione teologica

    Articolo 14

    (Consiglio di indirizzo)

    14.1 Il consiglio di indirizzo è l’organo al quale competono la determinazione delle politiche generali di perseguimento dello scopo e l’individuazione dei principi cui l’organo amministrativo debba attenersi nel perseguimento dello scopo statutario. È composto dal Fondatore e dai Partecipanti. Ogni partecipante ha diritto di intervenire alle riunioni del consiglio di indirizzo.

    14.2 Al Consiglio di indirizzo compete la nomina dell’Organo di Controllo e del Revisore legale della Fondazione.

    14.3 Le riunioni  sono  organizzate e si svolgono nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

    14.4 Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio Sociale.

    14.5 Il Consiglio di indirizzo inoltre:

    1. delinea gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione;
    2. delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    3. delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
    4. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

    Articolo 15

    (Consiglio di Amministrazione)

    15.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di undici.

    15.2 La sua composizione è la seguente:

    1. Il Presidente Fondatore,
    2. il Vicepresidente, nominato dal Consiglio di indirizzo;
    3. il Segretario generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al suo interno, su proposta del Presidente;
    4. Fino a tre membri, nominati dal Fondatore promotore oppure in sua assenza o impedimento, dal Consiglio di indirizzo;
    5. Altri membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo.
    6. Il Direttore Scientifico, nominato in prima seduta dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i consiglieri di amministrazione in carica.

    15.3 I membri del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca per giusta causa

    15.4 I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

    15.5 Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

    Articolo 16

    (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

    16.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

    16.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

    1. predispone il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
    2. delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
    3. determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 9 possono divenire partecipanti e procedere alla relativa nomina;
    4. individua le aree di attività della fondazione;
    5. delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
    6. delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo statuto;
    7. può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
    8. delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
    9. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

    16.3 Qualora ne ravvisi l’opportunità, il consiglio di amministrazione potrà istituire un comitato esecutivo composto di tre membri, tra cui il presidente, cui delegare specifici compiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione. All’inizio di ogni riunione i presenti designano un segretario per la redazione del verbale dell’adunanza.

    Articolo 17

    (Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

    17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.

    17.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

    17.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

    17.4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate.

    17.5 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

    In tal caso, è necessario che:

    1. sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
    3. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
    4. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
    5. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

    Articolo 18

    (Presidente, Vicepresidente e Segretario generale)

    18.1 Il presidente della fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e spetta di diritto, vita sua durante, al fondatore Vincenzo Paglia, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi. In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i membri partecipanti al consiglio stesso.

    18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

    18.3 Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; il presidente può delegare singoli compiti al vice presidente.

    18.4 In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

    18.5 In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito esclusivamente con funzione vicaria dal Vicepresidente.

    18.6 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

    18.7 La durata del conferimento della carica è pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

    18.8 Il Segretario:

    1. coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
    2. sovrintende agli uffici, provvedendo al buon andamento degli stessi;
    3. coordina l’attività del personale che da lui dipende gerarchicamente.
    4. eventualmente verbalizza e sottoscrive le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
    5. gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone la corretta conservazione.

    Articolo 19

    (Organo di controllo)

    19.1 L’Organo di Controllo è un organo monocratico ovvero collegiale. Nella ipotesi dell’Organo collegiale, è formato, da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il consiglio di indirizzo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. Nella ipotesi dell’organo monocratico è nominato un Controllore Supplente; sono nominati due Controllori Supplenti nell’ipotesi dell’organo collegiale. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

    19.2 I membri dell’Organo di controllo rimangono in carica per un quadriennio sino alla data di approvazione del bilancio del quarto anno e sono rieleggibili.

    19.3 Il compenso dei membri dell’Organo di controllo è stabilito all’atto della loro nomina.

    19.4 Per quanto non indicato nello statuto, si applicano le norme della normativa vigente.

    Articolo 20

    (Revisione legale)

    20.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. 

    20.2 L’attività di revisione è regolata dalla legge.

    20.3 Il revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

    Articolo 21

    (Il Comitato Scientifico)

    21.1 La Fondazione, per lo svolgimento delle attività, può avvalersi di un Comitato Scientifico, composto da esponenti del mondo universitario o della cultura, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti su una rosa di nomi presentati dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico è costituito, altresì, di diritto dai Coordinatori delle eventuali Commissioni di studio di cui all’art. 24 del presente Statuto.

    21.2 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico ha durata di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato. È presieduto dal Direttore Scientifico della Fondazione.

    21.3 Il Comitato Scientifico orienta e supervisiona le attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le indicazioni programmatiche e le raccomandazioni.

    21.4 I componenti del Comitato vengono sostituiti, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o qualora le attività della Fondazione rendano necessaria una diversa composizione.

    21.5 Le attività sono svolte dai componenti a titolo gratuito.

    Articolo 22

    (Il Direttore Scientifico)

    22.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno su designazione del Presidente della Fondazione. Il Direttore Scientifico è scelto tra gli esponenti del mondo universitario o della cultura, nonché tra gli esperti nel settore della cura e dell’assistenza agli anziani.

    22.2 Il Direttore Scientifico è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e presiede e coordina il Comitato

    Articolo 23

    (Commissione teologica)

    23.1 La Commissione teologica è istituita per promuovere, studiare ed approfondire i temi della spiritualità connessi con la persona anziana, la sua partecipazione ecclesiale, la sua evangelizzazione e tutela .

    23.2 La Commissione teologica ed è composta da 7 membri scelti fra gli studiosi e gli accademici di riferimento nel settore e nominati dal Presidente della Fondazione che la presiede.

    23.3 La durata del conferimento del primo incarico è pari a cinque quattro anni e può essere rinnovato senza limiti di mandato.

    Articolo 24

    (Le Commissioni di studio)

    24.1 La Fondazione può attivare Commissioni di studio competenti per aree specifiche per il tempo necessario alla realizzazione dell’attività definita.

    24.2 Le Commissioni sono composte da esperti di settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico, che indica altresì i Presidenti delle stesse.

    24.3 Le Commissioni svolgono attività di studio e di ricerca; forniscono osservazioni e ricerche sul tema trattato e producono annualmente un documento scientifico sul lavoro svolto.

    Articolo 25

    (Libri della Fondazione)

    25.1 La Fondazione predispone i seguenti libri:

    1. il Libro del Fondatore e dei Partecipanti;
    2. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
    3. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
    4. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

    25.2 Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

    25.3 Tutti i libri, ad eccezione del libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.

    25.4 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

    Articolo 26

    (Estinzione della fondazione)

    26.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.

    Articolo 27

    (Clausola di rinvio)

    27.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.